Decreto attuativo circa la presenza dei Testimoni
Prot. Decr. 42/16 - DECRETO ATTUATIVO CIRCA LA PRESENZA DEI TESTIMONI NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA
La Conferenza Episcopale Sarda, nella nota Orientamenti generali sul ruolo dei Padrini e Madrine, approvata ad experimentum per tre anni il 18 ottobre 2016, lascia a ciascuno vescovo di indicare, con un decreto attuativo, le modalità concrete circa la presenza dei testimoni nel corso della celebrazione del battesimo e della Cresima. Nel desiderio di aiutare i presbiteri e i fedeli della Diocesi ad accogliere e attuare tali orientamenti
con il presente DECRETO stabilisco quanto segue
- Ribadisco, come già indicato dal Magistero, dalla Tradizione della Chiesa e dal Codice di Diritto Canonico al can. 872, l’importanza di assegnare ai battezzandi e ai cresimandi padrini e madrine che comprendano la natura del loro compito di accompagnare e sostenere il cammino di crescita nella fede. Questo suppone che la persona scelta come padrino/madrina accolga questo impegno con responsabilità e venga aiutata dal parroco e da altre persone designate per questo compito ad approfondire la natura del padrinato/madrinato secondo le indicazioni della Chiesa.
- Nelle parrocchie si educhino le famiglie e i ragazzi a non ridurre la scelta del padrino/madrina a un puro atto formale o sociale; la si inserisca invece nel cammino di formazione e preparazione al sacramento che deve coinvolgere gli stessi interessati - nel caso della Cresima-, la comunità cristiana e i padrini e le madrine.
- Nel contesto attuale, dove talvolta le persone scelte per essere padrini/madrine non possono accompagnare il cammino di crescita nella fede secondo le direttive della Chiesa espresse nel CIC al can. 892 e 874, la Chiesa, nel desiderio di non chiudersi all’accoglienza di questi cristiani, vuole valorizzare il positivo desiderio di essere vicini ai battezzandi e cresimandi e alle loro famiglie. Al tempo stesso intende anche offrire l’opportunità di approfondimento del ruolo del padrinato/madrinato perché questo desiderio di vicinanza alla famiglia del battezzando o cresimando sia anche occasione anche di crescita personale e maggior conoscenza della propria fede.
- Per questo, secondo gli Orientamenti della CES al n. 5 che ripropongono le indicazioni CEI su Catechesi e Annuncio al n. 70, nel caso in cui il fedele scelto non sia ritenuto idoneo a svolgere il compito di padrino/madrina, può essere presente in qualità di testimone. Sebbene tutta l’assemblea liturgica presente al rito è testimone dell’iniziazione cristiana di chi riceve il sacramento, tale termine, in questo contesto e secondo le indicazioni della CES, indica colui al quale la famiglia del battezzando e lo stesso cresimando riconoscono una particolare vicinanza affettiva
- Il parroco, in vista di una dichiarazione di idoneità di una persona a svolgere il compito di padrino e/o di madrina o all’eventualità che essa assuma esclusivamente il ruolo di testimone, faccia riferimento ad una forma di autocertificazione (secondo il modulo allegato a questo Decreto) e, sulla base di essa, crei l’opportunità di un dialogo finalizzato a far risaltare la ricchezza del sacramento che viene celebrato e a far emergere allo stesso tempo la differenza dei due ruoli: il padrino e la madrina si assumono il compito di guidare e sostenere il cammino di fede del loro figlioccio/a mentre il testimone presenzia e testimonia la celebrazione del rito.
- Nello specifico
nel rito del battesimo:
- Il testimone sia battezzato e abbia compiuto 16 anni.
- Durante il rito sta vicino ai genitori del battezzando
- Il segno della Luce di Cristo sia consegnato solo ai genitori.
- Riguardo al numero dei testimoni ci si attenga agli stessi criteri determinati per i padrini: Sia presente solo un testimone e/o una testimone
- Nei registri di battesimo si annoterà come testimone (Can. 875 e can. 877§1) ma non è richiesta la sua firma sui documenti.
nel rito della Cresima:
- Il testimone sia battezzato e abbia compiuto 16 anni.
- Siede, durante la celebrazione secondo le consuetudini locali, accanto al cresimando o dietro di lui.
- Al momento della confermazione accompagna il cresimando stando in piedi al suo lato.
- Non figura come padrino/madrina nei documenti ufficiali dove si annota la cresima, ma si potrà annotare il suo nome nel registro come “testimone”.
- Queste indicazioni hanno validità ad experimentum per un triennio dalla sua promulgazione ed entreranno in vigore dalla data della pubblicazione nel giornale diocesano.
Dalla Curia vescovile
Ales, 08 dicembre 2016 Festa della Immacolata Concezione
Il Vescovo
Roberto Carboni ofmconv
Il Cancelliere
Don Francesco Murgia
NB Di conseguenza, nella nostra Parrocchia, non saranno più rilasciati i tradizionali "Nulla osta" ai Padrini e alle Madrine. Ma chi è stato scelto, per svolgere questo incarico, dovrà garantire i requisiti firmando un'autocertificazione presso il Parroco della Parrocchia in cui si celebrerà il Battesimo o la Cresima (che fornirà il relativo modulo), il quale, in base a quanto dichiarato, autorizzerà a svolgere il compito di Padrino/Madrina o, eventualmente, di Testimone. Infatti, le persone che non possiedono uno o più requisiti per fungere da Padrino/Madrina, "saranno ammesse al rito" nel ruolo di “Testimoni”. I moduli di autocertificazione sono disponibili anche in Chiesa (per quanti devono fare da Padrino/Madrina fuori Diocesi): nella bacheca all'ingresso e sul mobiletto marrone della Cappella del Rosario (la prima a sinistra). Gli interessati (solo coloro che effettivamente hanno il domicilio a Mogoro e devono fare da Padrino/Madrina fuori Diocesi) possono prendere il modulo, leggerlo attentamente, compilarlo e firmarlo alla presenza del Parroco della Parrocchia in cui si celebrerà il Battesimo o la Cresima. Oppure scaricarlo dal link qui sotto. Ci si attenga alle suddette indicazioni
Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
Dal Codice di Diritto Canonico
CAPITOLO IV (Cann. 872-874) - I PADRINI
Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.