Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita nello Spirito, e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione: «Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo – Il Battesimo può definirsi il Sacramento della rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la parola» (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1213). I genitori che intendono chiedere il Battesimo per i propri figli e gli adulti che intendono intraprendere il cammino catecumenale per i Sacramenti dell'Iniziazione cristiana, contattino il proprio Parroco per formulare la loro richiesta e considerino che il luogo proprio del battesimo è la chiesa parrocchiale nel caso degli adulti mentre per i bambini è la chiesa parrocchiale dei genitori. Sono proibiti gli altri luoghi indicati al n. 2 §3 del Prot. Decr. n. 8/17 NORME CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO nella Diocesi di Ales- Terralba (in vigore dal 30/09/2017 clicca qui per leggere il decreto).
Riguardo all' "eventuale presenza" e al ruolo dei padrini, il Codice di Diritto Canonico prevede che:
Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
I requisiti per fungere da padrino/madrina sono i seguenti (cf. Codice di Diritto Canonico can. 874 - §1):
- aver compiuto 16 anni di età,
- non essere genitore del battezzando/a o cresimando/a,
- essere cattolico e aver ricevuto i sacramenti del battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia,
- non essere convivente, sposato solo civilmente, divorziato risposato civilmente, divorziato convivente,
- non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa Cattolica,
- non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (per es. aver chiesto l’abbandono formale della Chiesa Cattolica mediante il cosiddetto “sbattezzo”),
- conoscere, comprendere e accettare gli impegni che si assumono con questo compito.
Inoltre, secondo gli Orientamenti della CES al n. 5 che ripropongono le indicazioni CEI su Catechesi e Annuncio al n. 70, nel caso in cui il fedele scelto non sia ritenuto idoneo a svolgere il compito di padrino/madrina, può essere presente in qualità di testimone. Sebbene tutta l’assemblea liturgica presente al rito è testimone dell’iniziazione cristiana di chi riceve il sacramento, tale termine, in questo contesto e secondo le indicazioni della CES, indica colui al quale la famiglia del battezzando e lo stesso cresimando riconoscono una particolare vicinanza affettiva. Per fungere da testimoni gli unici due requisiti necessari sono i seguenti:
- aver compiuto 16 anni di età,
- essere battezzato/a. E, dunque, non aver chiesto l’abbandono formale della Chiesa Cattolica (cf. Prot. Decr. 42/16 - DECRETO ATTUATIVO CIRCA LA PRESENZA DEI TESTIMONI NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA, in vigore dal 15/01/2017).
Per ulteriori informazioni vedi la sezione PADRINI/TESTIMONI nella parte alta della Home page, oppure clicca qui.
Riguardo all' "eventuale presenza" e al ruolo dei padrini, il Codice di Diritto Canonico prevede che:
Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
I requisiti per fungere da padrino/madrina sono i seguenti (cf. Codice di Diritto Canonico can. 874 - §1):
- aver compiuto 16 anni di età,
- non essere genitore del battezzando/a o cresimando/a,
- essere cattolico e aver ricevuto i sacramenti del battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia,
- non essere convivente, sposato solo civilmente, divorziato risposato civilmente, divorziato convivente,
- non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa Cattolica,
- non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (per es. aver chiesto l’abbandono formale della Chiesa Cattolica mediante il cosiddetto “sbattezzo”),
- conoscere, comprendere e accettare gli impegni che si assumono con questo compito.
Inoltre, secondo gli Orientamenti della CES al n. 5 che ripropongono le indicazioni CEI su Catechesi e Annuncio al n. 70, nel caso in cui il fedele scelto non sia ritenuto idoneo a svolgere il compito di padrino/madrina, può essere presente in qualità di testimone. Sebbene tutta l’assemblea liturgica presente al rito è testimone dell’iniziazione cristiana di chi riceve il sacramento, tale termine, in questo contesto e secondo le indicazioni della CES, indica colui al quale la famiglia del battezzando e lo stesso cresimando riconoscono una particolare vicinanza affettiva. Per fungere da testimoni gli unici due requisiti necessari sono i seguenti:
- aver compiuto 16 anni di età,
- essere battezzato/a. E, dunque, non aver chiesto l’abbandono formale della Chiesa Cattolica (cf. Prot. Decr. 42/16 - DECRETO ATTUATIVO CIRCA LA PRESENZA DEI TESTIMONI NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA, in vigore dal 15/01/2017).
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